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Statuto

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)
E' costituita con sede nel comune di Roma, la Società cooperativa denominata “elabora Società cooperativa”.
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia, sia all’estero.
La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane

Art. 2 (Durata)
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.
La Cooperativa è "struttura a rete" tra le organizzazioni di servizi alle imprese cooperative operanti nei settori e nell’ambito territoriale del sistema Confcooperative. A tal fine coordina operativamente ed indirizza a livello nazionale le attività di servizi di formazione, ricerca, innovazione tecnologica ed organizzativa, degli enti soci fornendo loro i beni e servizi necessari al migliore svolgimento della attività. La cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)
Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto di:

  • promuovere iniziative tese a diffondere i principi e la pratica cooperativa nella società:
  • sviluppare attività finalizzate alla promozione di nuove società cooperative, al loro potenziamento e sviluppo anche attraverso la fornitura di infrastrutture e servizi tecnologici, informatici e telematici;
  • fornire assistenza tecnica nei vari comparti di operatività delle imprese cooperative, nonché supportare queste attività anche attraverso l’erogazione di servizi commerciali e di marketing di vario genere;
  • organizzare corsi di qualificazione a livello formativo, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione con particolare riferimento al mondo della cooperazione;
  • indire conferenze, seminari e convegni di studio;
  • interessare il mondo della scuola ai problemi della cooperazione per mezzo di convegni e seminari di studio e promuovere l'insegnamento dei principi e del metodo della cooperazione nelle scuole di ogni ordine e grado;
  • promuovere ed incrementare la raccolta di materiale scientifico e didattico per lo studio della cooperazione anche mediante ricerche ed indagini;
  • organizzare un collegamento permanente con Università, Istituti scientifici ed altri enti italiani ed esteri, al fine di mantenere contatti con gli studiosi di fenomenologia e problematica cooperativistica;
  • istituire borse di studio;
  • curare iniziative editoriali periodiche o monografie di carattere scientifico divulgativo, propagandistico, didattico e pratico;
  • promuovere la collaborazione con enti pubblici nazionali e locali;
  • collaborare con le organizzazioni nazionali ed internazionali nello studio ed attuazione di programmi di sviluppo cooperativo e delle PMI;
  • organizzare stages, tirocini formativi e visite istruttive;
  • eseguire studi, indagini e ricerche, scientifiche e socio-economiche, sia sulla cooperazione, sia sulle P.M.I., nei vari settori produttivi ed aree geografiche;
  • compiere attività di monitoraggio e fornire servizi alle imprese per diverse aree funzionali aziendali, quali programmazione, controllo e finanza, marketing e commerciale, organizzazione e gestione delle risorse umane;
  • compiere attività di registrazione ed elaborazione dati relativi alla gestione aziendale;
  • fornire assistenza per progetti di finanziamento per le imprese cooperative e le PMI a carattere regionale, nazionale ed internazionale;
  • assumere ogni altra iniziativa intesa a raggiungere gli scopi istitutivi.

La Cooperativa per l'adempimento dei compiti istitutivi potrà:

  • avvalersi di qualsiasi tipo di intervento previsto nei vari settori economico - sociali, produttivi e dei servizi dalle istituzioni sovrannazionali, dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali e dalle Pubbliche Amministrazioni, nonché di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge;
  • stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, partecipare ad enti o organismi nazionali ed internazionali aventi come finalità lo sviluppo della cooperazione; della formazione, della ricerca e dell'innovazione tecnologica e organizzativa.

L’insieme delle attività sopraelencate potranno essere svolte e promosse sia in Italia, sia all’estero.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III
SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

In particolare possono essere soci gli enti appartenenti alle seguenti tre categorie:

a) La Confederazione Cooperative Italiane, i consorzi nazionali di settore, CAF e Centri di Assistenza in genere di livello interregionale;
b) I centri servizi regionali e provinciali; Enti di formazione promossi dalle Confcooperative territoriali e regionali; le cooperative e consorzi che esplicano attività affini e gli altri enti che usufruiscono delle iniziative e dei servizi della società.
c) I sovventori ai sensi dell'articolo 4 della legge 59/92.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell’Organo amministrativo, si trovino, per l’attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.
Non possono divenire soci coloro che esercitano in proprio imprese che, secondo la valutazione dell’Organo amministrativo, sono in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell’art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell’interesse al loro inserimento nell’impresa oppure della loro partecipazione a specifici progetti e attività, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
La durata dell’appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall’Organo amministrativo al momento dell’ammissione, per i partecipanti a specifici progetti la durata del rapporto associativo sarà determinata dalla durata del progetto.
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all’approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.
I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell’Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l’eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall’art. 11 del presente statuto:

a) l’inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell’impresa;
b) l’inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall’Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.
Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all’art. 5 del presente statuto.
Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all’interessato e annotato a cura dell’Organo amministrativo nel libro dei soci.
Al socio appartenente alla categoria speciale, e per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
b) la deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda;
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
d) l'indicazione della effettiva attività svolta
e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

  • statuto, atto costitutivo ed elenco soci;
  • copia della delibera dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda con l’indicazione del proprio rappresentante;
  • copia del bilancio dell’ultimo esercizio,
  • certificato del Registro delle Imprese.

L’Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all’art. 5 del presente statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci .
L’Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:

  • del capitale sottoscritto;
  • della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
  • dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio si perde:
per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione

Art. 10 (Recesso del socio)
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 47 e seguenti.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
Tuttavia, l’Organo amministrativo potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)
L'esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;
b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell’Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell’Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 45 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)
Le deliberazioni assunte in materia di recessoed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall’Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 45 e seguenti del presente statuto.
L’impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)
I soci recedutiod esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 25, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)
La Cooperativa non è tenuta al rimborso della quota in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell’Organo amministrativo alla riserva legale.
I soci esclusi per i motivi indicati nell’art.11, lettere b), c), d), e) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell’eventuale penale ove determinata dal regolamento.
La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previsti da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all’art.1243 del codice civile.
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI/
STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

ART. 15 (Emissione di strumenti finanziari)
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente capo , da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.
L’emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall’assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l’importo complessivo dell’emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle quote emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

L’assemblea straordinaria , in ossequio a quanto disposto dall’art. 2526 C.C., con modifica dell’atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

ART. 16 (Conferimento apporto e imputazione degli strumenti finanziari)
I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di € 500,00 (cinquecento virgola zero centesimi) ciascuna.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore .

ART. 17 (Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari)
Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti  proporzionale al numero delle quote sottoscritte, secondo criteri fissati dall’Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.
In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l’incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.
Le quote dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell’Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall’art. 2514 C.C.

I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

ART. 18 (Trasferibilità dei titoli)
Salvo che sia diversamente disposto dall’assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le quote dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell’Organo amministrativo.
Il socio che intende trasferire le quote deve comunicare all’Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l’Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

ART. 19 (Recesso dei possessori di strumenti finanziari)
Oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 C.C., ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto il recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall’Assemblea in sede di emissione dei titoli.
In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell’Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

TITOLO V
SOCI SOVVENTORI

Art. 20 (Soci sovventori)
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 21 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 500,00 (cinquecento virgola zero centesimi) ciascuna.
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10 (dieci).

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell’art. 2346 del codice civile.

Art. 22 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)
Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell’Organo amministrativo.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.
Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all’Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 23 (Deliberazione di emissione)
L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:
a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dall’Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
c) il termine minimo di durata del conferimento;
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi  attribuiti alle   azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
A tutti i detentori delle azioni  di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all’ammontare dei conferimenti, come segue:

1 voto fino  a Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero centesimi)
2 voti da Euro 50.000,01 a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero centesimi)
3 voti da Euro 100.000,01 a Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero centesimi)
4 voti da Euro 150.000,01 a Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero centesimi)
5 voti per conferimenti superiori a Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero centesimi)

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo
determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, limitatamente alla parte non coperta dal capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 24 (Recesso dei soci sovventori)
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile , ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. 
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 25 (Elementi costitutivi)
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato :
1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore minimo di €. 500,00  (cinquecento virgola zero centesimi);
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni  di partecipazione cooperativa;
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
c) dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge;
f) dalle sovvenzioni e contributi delle Istituzioni sovrannazionali, della Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali e delle Pubbliche Amministrazioni, nonché  di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate nei termini da stabilirsi dall’Organo amministrativo.
La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l’esistenza della società.
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
La società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell’art. 2346 del codice civile.

Art. 26 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari , né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.
Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 27 (Bilancio di esercizio)
L'esercizio sociale va dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente ;

L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili  per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L’Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 28 (Ristorni)
L’Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.
L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

  • erogazione diretta;
  • aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
  • emissione di obbligazioni;
  • emissione di azioni di sovvenzione o di altri strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII
ORGANI SOCIALI

Art. 29 (Organi)
Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 30 (Assemblee)
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante  lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento inviata almeno otto giorni prima dell’adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 31 (Funzioni dell’Assemblea)
L'Assemblea:

1) approva il bilancio e destina gli utili;
2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente artt. 20 e seguenti;
3) approva, previo parere dell’Assemblea speciale dei possessori di quote di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le quote medesime;
4) procede alla nomina degli Amministratori;
5) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile e al conferimento dell’incarico al soggetto deputato al controllo contabile;
6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci e al soggetto deputato al controllo contabile
7) approva i regolamenti interni;
8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all’art. 30.
L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni  dalla data della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statutoe sugli altri argomenti previsti dal codice civile.

Art. 32 (Costituzione e quorum deliberativi)
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L’assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, videocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

 

Art. 33 (Votazioni)
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 34 (Voto)
Nelle Assemblee hanno diritto di intervento i soci  iscritti nel libro dei soci. Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ordinario, dispone di uno o più voti fino a un massimo di cinque, in relazione alla quota di capitale sottoscritta e versata, come segue:

  • 1 voto per quota sociale non superiore a Euro  10.000,00 (diecimila virgola zero centesimi); 
  • 2 voti per quota sociale non superiore a Euro  25.000,00 (venticinquemila virgola zero centesimi);
  • voti per quota sociale non superiore a Euro  50.000,00 (cinquantamila virgola zero centesimi);
  • 4 voti per quota sociale non superiore a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero centesimi);
  • 5 voti per quota sociale superiore a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero centesimi).

I voti anche superiori a uno potranno essere espressi da un unico mandatario.
Alla Confederazione Cooperative Italiane sono attribuiti 5 (cinque) voti.

I soci intervengono in Assemblea a mezzo loro delegati; qualora per qualsiasi motivo non possano intervenire, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, rilasciata ad altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della cooperativa o di società da essa controllate.
Ciascun socio non può rappresentare più di 10 (dieci) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 35 (Presidenza dell’Assemblea)
L'Assemblea è presieduta dal presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 36 (Consiglio di amministrazione)
La Società è amministrata  da un Consiglio di Amministrazione  composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 21 (ventuno), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.
La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori.
Ai sensi dell'art. 2542, IV comma c.c. il Consiglio di Amministrazione viene scelto per un terzo tra i soci di cui alla lettera A)  del precedente art. 5, per un terzo fra i soci di cui alla lettera B) del medesimo articolo, per un terzo fra i soci sovventori o altri detentori di strumenti finanziari.
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per la approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente , ed uno o più Consiglieri Delegati; viene nominato anche, per la redazione dei verbali un segretario che può essere un estraneo al Consiglio.

Art. 37 (Compiti degli Amministratori)
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione di quelli che per legge e per statuto sono di esclusiva competenza dell’assemblea. Può, perciò, anche deliberare l’adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, escluse quelle non delegabili, a norma dell’art. 2381, II comma del c.c., a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.
Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei stabilendo la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.
Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate .

Art. 38 (Convocazioni e deliberazioni)
Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale od anche altrove, sempre in territorio della U.E., dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell’adunanza e nei casi di urgenza, con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di poter inviare o ricevere documenti sempre in tempo reale.
Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Per la validità delle deliberazioni di consiglio sarà necessaria la presenza fisica o telematica alla riunione della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti tra gli intervenuti.
Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.

Art. 39 (Integrazione del Consiglio)
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l’Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 40 (Compensi agli Amministratori)
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 41 (Rappresentanza)
Il Presidente dell’Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L’Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.
Il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.
Il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo  amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 42 (Collegio sindacale)
Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea .
Devono essere nominati dall’Assemblea anche due Sindaci supplenti.
Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall’Assemblea.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica .
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 43 (Controllo contabile)
Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta della Assemblea dei soci.
L’Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico pari a tre esercizi.
L’attività di controllo contabile è documentata dall’organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2409 – bis, comma 3 del codice civile l’Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VIII
CONTROVERSIE

Art. 44 (Clausola arbitrale)
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali  secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 45, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;
c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

 

Art. 45 (Arbitri e procedimento)
Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 700.000,00 (settecentomila virgola zero centesimi) Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra esperti del mondo cooperativo e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.
In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale di Roma .
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall’art. 36 D.Lgs. n.5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.

Art. 46 (Esecuzione della decisione)
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.

TITOLO IX
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 47 (Scioglimento anticipato)
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 48 (Devoluzione patrimonio finale)
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

  • a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l’intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
  • a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 25, lett. c);
  • al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 49 (Regolamenti)
L’Organo Amministrativo  predisporrà i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 50 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 51 (Rinvio)
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to Gaetano MANCINI
      Alfio GRASSI Notaio